Raccolta Funghi

Normativa per la raccolta dei funghi nel LAZIO

Ai sensi dell’articolo 21 della Legge Regione Lazio del 5 agosto 1998 n° 32 dal 1 gennaio 1999 la raccolta dei funghi è subordinata al possesso di un apposito tesserino regionale di autorizzazioni

NEL LAZIO

La raccolta dei funghi è limitata a 4 giorni la settimana
ed è riservata esclusivamente (pena pesanti sanzioni) a coloro che sono in possesso
dell’autorizzazione. La raccolta è consentita nei giorni di

MARTEDI’, VENERDI’, SABATO e DOMENICA.

MODALITÀ DI RICHIESTA DEL TESSERINO REGIONALE DI AUTORIZZAZIONE

Per la richiesta del permesso di raccolta del Lazio rivolgersi alla sede della Provincia in Via Tiburtina,695 a Roma
La richiesta può essere presentata solo da coloro che sono in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione micologica legalmente riconosciuto.
I moduli per nuove richieste o rinnovi possono essere scaricati dal sito della Provincia di Roma.
Il versamento del contributo annuale relativo al permesso di raccolta della Regione Lazio è di € 25,82 da effettuarsi sul c.c.p. 37716792 intestato a: Amministrazione Provinciale Roma indicando nella causale “rinnovo annuale permesso di raccolta funghi”

 

ALCUNI ESTRATTI DALLA LEGGE REGIONALE

La legge completa la potete trovare a questo link.

Limiti di raccolta.

1. La raccolta giornaliera procapite di funghi epigei spontanei commestibili è determinata complessivamente in tre chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
2. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo:
a) Amanita caesarea (ovolo buono) cm. 4;
b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino) cm. 4;
c) Clitocybe geotropa (agarico geotropo) cm. 4;
d) Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo) cm. 5;
e) Agaricus campestris (prataiolo) cm. 4;
f) Russula virescens (verdone) cm. 4.

Per tutte le altre specie la dimensione minima è determinata in cm. 3.

3. I limiti di cui al comma 2 possono essere superati se il raccolto è costituito da un solo cespo di funghi concresciuti.
4. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta della Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, vale a dire con velo universale privo di lacerazione naturale e spontanea.
5. La raccolta di funghi epigei spontanei non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di cinque esemplari per singola specie o varietà.
6. Per gli altri prodotti del sottobosco, di cui all’articolo 2, è consentita la raccolta giornaliera entro i seguenti limiti per persona:
a) asparagi selvatici Kg. 1,000;
b) bacche di ginepro Kg. 0,200;
c) bacche di mirto Kg. 0,200;
e) fragole Kg 1,000;
f) lamponi Kg. 1,000;
g) mirtilli Kg. 1,000.

(Si precisa che per la raccolta dei prodotti del sottobosco, non è richiesto il possesso del tesserino, che viceversa è OBBLIGATORIO per la raccolta dei funghi epigei.)

Modalità di raccolta.

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietata durante le ore notturne, da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima della levata del sole.
2. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l’apparato radicale della vegetazione.
3. E’ vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili.
4. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. E’ fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all’atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore. E’ vietato in ogni caso l’uso di contenitori di plastica per tutti i prodotti del sottobosco.
5. E’ vietata la raccolta e l’asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l’obbligo dell’integrale ripristino dello stato dei luoghi.

 

Sanzioni.

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo, salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalle leggi vigenti, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da lire 100mila a lire 200mila per chi:
1) esercita la raccolta senza avere versato il contributo annuale di cui all’articolo 5;
2) contravviene alle disposizioni relative ai limiti di raccolta di cui all’articolo 3;
b) da lire 100mila a lire 300mila per chi:
1) esercita la raccolta dei funghi in giorni della settimana diversi da quelli stabiliti dalla provincia ai sensi dell’articolo 4, comma 10;
2) esercita la raccolta dei funghi in periodi di divieto ai sensi dello articolo 11;
3) esercita la raccolta dei funghi nelle aree riservate ai sensi dell’articolo 6, comma 5;
c) da lire 200mila a lire 600mila per chi:
1) esercita la raccolta dei funghi senza il prescritto tesserino regionale di autorizzazione;
2) esercita la raccolta dei funghi nelle aree vietate a norma dell’articolo 10;
3) contravviene le disposizioni relative alle modalità di raccolta di cui all’articolo 9;
4) procede alla tabellazione di aree per la raccolta riservata dei funghi a fini economici senza regolare autorizzazione;
d) da lire 50mila a lire 100mila per le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo non espressamente sanzionate.
2. La mancata od inadeguata applicazione del piano di conduzione di cui all’articolo 6, comma 5, la cessione o l’affitto comunque denominati dell’area tabellata a raccolta riservata od il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell’autorizzazione rilasciata dalla provincia, comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 600mila a lire 1milione 200mila e la revoca dell’autorizzazione medesima.
3. Ogni violazione delle disposizioni di cui al presente capo, fermo restando l’obbligo della denuncia all’autorità giudiziaria per i reati previsti dalla legge ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto raccolto che deve essere consegnato ad enti di beneficienza ed assistenza ovvero ai soggetti titolari delle aree tabellate a raccolta riservata nel caso di prodotto raccolto nelle aree medesime.
4. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, lett. c), nn. 2 e 3, l’autorizzazione alla raccolta dei funghi è sospesa per un periodo di un anno.
5. Per l’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente capo e per l’irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.
6. Delle sanzioni comminate per le violazioni di cui al comma 1, lett. c), nn. 2 e 3, viene apposta annotazione sintetica sul tesserino regionale di autorizzazione